Malasanità
La scarsità di risorse nel settore della sanità, unita alla superficialità e/o negligenza del personale sanitario continuano ad essere la causa di danni a carico dei pazienti all’interno delle strutture sanitarie, da cui scaturiscono richieste di risarcimento nei confronti dell’Ospedale ovvero nei confronti delle case di cura. La legge tutela il diritto del cittadino ad ottenere prestazioni sanitarie adeguate, ossia in conformità alle linee guida internazionali in ambito medico. Questo diritto è stato di recente ulteriormente sancito e rafforzato con l’entrata in vigore della L. 24/2017, che ha approvato il cosiddetto Disegno di Legge Gelli in materia di Malasanità, introducendo una serie di misure volte a tutelare, per un verso, la professionalità medica eliminando i rischi di incorrere nella Medicina Difensiva e, per altro verso, il diritto del paziente a ricevere in ospedale in tempi rapidi e certi il giusto risarcimento nel caso in cui le cure prestategli siano state eseguite in carenza del rispetto dei protocolli sanitari. Oggi, dunque, le persone vittime di un caso di malasanità, hanno il diritto di sporgere denuncia per ottenere il risarcimento dei danni patiti da un errore medico.
Giustizia Medica svolge in tal senso un’attività di informazione garantendo un’assistenza qualificata volta a tutelare i pazienti vittime di malpractice. E’ sufficiente chiamare il numero verde gratuito 800 92 62 28 per fissare un appuntamento (grattuito e senza alcun impegno) presso una delle sedi ove ottenere tutte le informazioni necessarie su cosa fare al fine di denunciare un caso di malasanità.
Infatti, la malasanità – a Roma e nel Lazio – non è più un fenomeno eccezionale, ed il paziente sempre di più associa il termine malasanità ad una qualsiasi associazione per difendersi da un caso di malasanità.
I casi di colpa medica più frequenti si verificano nell’ambito della ostetricia, della ginecologia, della ortopedia, della chirurgia, della oncologia e della radiologia dove l’errore medico può essere costituito non solo da un errato intervento chirurgico, ma anche da una diagnosi errata o da una diagnosi tardiva. In tale contesto si inserisce l’Associazione Giustizia Medica la quale offre consulenza gratuita a 360 gradi al fine di garantire al paziente il miglior risarcimento del danno.
Tutti i numeri della mala sanità
Sono 34.000 le denunce all’anno per danni subiti in strutture ospedaliere. Il 78% di esse è relativo a lesioni personali e il 7,5 % a decesso.
Dal Sud e dalle Isole proviene il 44,5% delle denunce; dal Nord il 32,2% e dal Centro il 23,2%.
Ciò evidenzia come “le regioni che spendono di più nella sanità non necessariamente hanno un’assistenza migliore”.
Dopo la struttura ospedaliera, i soggetti maggiormente coinvolti nelle azioni risarcitorie risultano essere i medici e i paramedici di Ostetricia e Ginecologia, seguiti da quelli di Ortopedia e Traumatologia, poi vi sono quelli del Pronto Soccorso, di Chirurgia ed infine quelli di Medicina Generale.
Gli errori medici più frequenti si riscontrano in ambito ostetrico e ginecologico, spesso con conseguente morte del feto o, in alcuni casi, le scelte errate eseguite in sala parto hanno danneggiato irreversibilmente la salute sia della madre che del figlio. Ma c’è anche chi è vittima di infezioni gravi ospedaliere contratte a seguito di una banale trasfusione o chi è stato gravemente danneggiato da un ritardo nella diagnosi oncologica e/o da qualsivoglia altra errata o tardiva diagnosi.
Il nostro team di professionisti esperti in malasanità, Ti supporterà a 360 gradi al fine di esaminare la sussistenza dei presupposti tecnici necessari per ottenere un adeguato risarcimento del danno subito da Te o da un Tuo caro.
Il nostro team di professionisti (legali e medici specialisti) esperti in malasanità, Ti supporterà a 360 gradi al fine di ottenere un adeguato risarcimento del danno subito da Te o da un Tuo caro.
Come difendersi – La tutela dei diritti del malato per la richiesta di risarcimento da danno medico
La riforma della responsabilità medica. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato la l. n. 24/2017, in G.U. n. 64 del 17 marzo 2017. La Legge è in vigore dal 1° aprile 2017 con riguardo alla sicurezza delle cure e della persona assistita e alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.
La riforma della responsabilità sanitaria, con particolare riguardo alla disciplina della colpa in sanità avrà delle ripercussioni sia nel campo del diritto sostanziale che processuale. I tratti essenziali della riforma concernono il tentativo obbligatorio di conciliazione e l’obbligo di attivare una qualsiasi forma di garanzia assicurativa per le strutture sanitarie.
Il tentativo obbligatorio di conciliazione.La Legge Gelli introduce l’obbligo preliminare, per chi intende esercitare un’azione innanzi al giudice civile in materia di responsabilità medica, di esperire il cosiddetto procedimento di mediazione, ovvero di proporre ricorso per lo svolgimento di una consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite. Tale ricorso è condizione di procedibilità della domanda giudiziale ed è regolato dall’art. 696-bis c.p.c.. Si tratta, in particolare, di un’alternativa alla mediazione, e il termine perentorio perché la conciliazione si chiuda è di 6 mesi dal deposito del ricorso, oltre il quale la domanda diviene procedibile.
Le strade legali percorribili. La riforma prevede due possibilità per il legale che assiste il paziente, quale presunta vittima dell’errore medico, ossia esso può percorrere la strada della responsabilità della struttura sanitaria (responsabilità contrattuale) oppure quella dell’operatore sanitario (responsabilità extracontrattuale). La prima agevola l’onere della prova del danneggiato, la seconda invece comporta la necessità di provare la colpa specifica del medico.
E’ sempre preferibile agire in sede civile piuttosto che in sede penale: le azioni civili portano nella maggior parte dei casi al risarcimento del danno da malasanità. l’azione in sede penale è troppo rischiosa e in caso di archiviazione pregiudica l’esito di quella civile.
Attenzione alla prescrizione: si hanno 10 anni di tempo per la prescrizione di un danno da errore medico e derivante da malasanità, quando il risarcimento del danno è diretto nei confronti della struttura ospedaliera, 5 quando l’azione è diretta esclusivamente nei confronti dell’operatore sanitario che ha operato in regime di SSN.
Con risarcimento economico del danno incassato dal diretto interessato o dagli eredi.